Avv. Cinquemani: «Gli insegnanti possono rientrare in classe a insegnare»
L’Argomento che tratteremo oggi riguarda il rientro in classe degli insegnanti successivamente alla pubblicazione in gazzetta del D.L. 24 marzo 2022 n. 24. e sarà diviso in 3 punti, A), B) e C).
A) Il D.L. n. 24 dispone quanto segue: 2. “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al medesimo comma 1”. Ovviamente in legge non esiste una definizione di contatto, ma, a spiegarci la definizione di contatto è data dallo stesso governo al link ufficiale: (www.salute.gov.it).
Qual è la definizione di “contatto stretto” o “ad alto rischio”?
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
– una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
– una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.
Pertanto, escludendo che vi sia un caso covid-19 dichiarato, e sia rispettata la distanza di sicurezza di almeno 2 metri e l’utilizzo dei DPI, l’insegnante sospesa può tornare a insegnare alla propria cattedra.
B) Il rientro dalla sospensione:
Affinché gli insegnanti possano rientrare a seguito della inflitta sospensione, occorra che il dirigente scolastico innanzitutto revochi la suddetta sospensione, che ovviamente è tenuto a giustificare, sia per quanto attiene all’emissione che alla revoca (senza ovviamente violare il GDPE e l’art. 5 dello statuto dei lavoratori). Successivamente dovrà, il dirigente scolastico, richiamare l’insegnante in servizio e in classe. con mansioni di insegnamento e lo dovrà fare inviando l’avviso previsto dal D.L. 24, attendere 5 giorni e, laddove l’insegnante presenti prenotazione della prestazione vaccinale, anche di ulteriori 20 giorni, allo scadere dei quali, emetterà atto di accertamento e, una volta accertato (sotto la sua responsabilità) l’inadempienza da parte dell’insegnante, potrà proporre il cambio mansione.
C) Può l’insegnante essere adibito a mansioni diverse?
Il rientro dell’insegnante a scuola ma in una mansione differente è stato predisposto con una circolare del ministero dell’istruzione (può una circolare interna modificare le condizioni del contratto? Che valore ha una circolare?) la circolare del 28 marzo 2022 emessa dal Ministero dell’Istruzione.
(www.lapekoranera.it-la-differenza-tra-una-circolare-e-una-legge)
Inoltre la circolare del ministero dell’istruzione del 28 marzo 2022 prevede che: “Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica” a chiarire meglio tale utilizzo del docente è la circolare del Ministero dell’Istruzione del 31 marzo 2022: “si ritiene che per l’individuazione delle attività a supporto dell’istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si dovrà fare riferimento all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.” “Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell’orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti”.
Ricordando che gli insegnanti hanno sottoscritto un contratto di lavoro che prevede 18 ore in presenza per le sole lezioni e, per riunioni docenti, incontri ecc., per svolgere per mansioni differenti all’insegnamento, e i quali occorre un certificato rilasciato dal medico del lavoro che ne riconosca l’idoneità alla nuova mansione, questo perché il cambio mansione, necessita del certificato del Medico Competente attivato dal medico di base, e/o della Commissione di verifica presso il MEF competente per dichiararne l’idoneità alla nuova mansione.
Inoltre, “Chi paga in caso di infortunio del lavoratore fuori dall’orario di lavoro?”.
Per questa circostanza ha riposto la Cassazione con sentenza n. 40706 del 7 settembre 2017. Con essa, si è stabilito che anche se l’incidente avviene fuori dall’orario di servizio, responsabilità e risarcimento ricadono, comunque, sul datore di lavoro. L’azienda, infatti, non è solo tenuta a rispettare tutte le misure di sicurezza previste dalla legge (non circolare), ma anche a vigilare sui lavoratori.
Ricordando che l’insegnante ha sottoscritto un contratto per 18 ore in presenza per lezione e non per 36, pertanto se l’incidente avviene all’interno dell’azienda e per cause collegate alla prestazione lavorativa fuori dalle 18 ore, la responsabilità resta del datore di lavoro. In altri termini, non conta in quale momento preciso il dipendente abbia subito l’infortunio, bensì la circostanza che questo sia avvenuto nello svolgimento le sue mansioni. La ragione risiede nel fatto che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare la salute del lavoratore.
A questo punto sorgono alcune incongruità:
– Se l’ordine di servizio è illegittimo, l’assicurazione ricoprirà i danni, in caso di eventuali infortuni durante lo svolgimento a mansione differente?
– Cosa succederebbe se gli insegnanti impugnassero l’ordine di servizio con l’orario di servizio di 36 ore in presenza, stabilite aprioristicamente dal dirigente in contrasto con il CCN?
A questo punto sarebbe opportuno che gli insegnanti invitino il proprio dirigente scolastico a seguire l’iter di accertamento previsto per il rientro in servizio, inoltre qualsiasi risposta o richiesta data dal dirigente scolastico deve essere formulata a mezzo PEC o comunque per iscritto e firmato dallo stesso.
Avv. Francesco Cinquemani