Avv. Cinquemani: «I dirigenti scolastici stanno violando il D.L. 172, rischiano sanzioni fino a 150mila euro»

È l’avvocato Francesco Cinquemani a rendere noto un particolare sfuggito a molti dirigenti scolastici i quali, violando il D.L. 172, rischiano una sanzione che può arrivare fino a 150 mila euro. A evidenziare le violazioni sono le numerose richieste dei dirigenti scolastici che chiedono agli insegnanti di produrre la certificazione vaccinale.

Ecco di seguito cosa ha spiegato il legale palermitano:
«Sarà noto a tutti che è stato esteso l’obbligo vaccinale al personale della scuola, ma evidentemente non sono chiare le modalità con cui i dirigenti scolastici dovrebbero verificare e successivamente richiedere l’adempimento a tale obbligo.

  • Il D.L. 172 all’art. 2, comma 3 richiamando i soggetti di cui al comma 2 e nel caso di specie è diretto al dirigente scolastico, riporta quanto segue: I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. ;<
  • L’art. 9 comma 10 del D.L. 52 convertito in Legge 87/2021 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare ((l’interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19)) e la Piattaforma nazionale-DGC,b> nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo”;
  • L’art. 2 comma 3 del D.L. 172 prosegue disponendo che: Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano…”;

É chiaro quindi che il dirigente scolastico deve prima verificare tramite la piattaforma chi ha adempiuto all’obbligo e chi no, invece dalle segnalazioni fino ad oggi pervenute, risulta che da giorno 15 dicembre il DS ha chiesto direttamente agli insegnanti di produrre la certificazione.

Pertanto, il dirigente scolastico che non ha dapprima effettuato accesso alla Piattaforma Digitale-DGC, è già venuto meno alle disposizioni impartite dal D.L. 172.

Deve essere attenzionato anche il modo in cui il richiamo viene fatto al personale scolastico. La richiesta infatti, è arrivata nei modi più disparati: a mezzo circolare rivolta a tutti, a mezzo email, tramite avvisi in bacheca e ciò vìola la formalità della notifica. Quest’ultima, quale atto formale, deve essere emessa tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
b>Vi sono anche delle criticità connesse al D.L. 172, in quanto:

  • Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. Nell’istituzione scolastica, dunque, il dirigente svolge la funzione di datore di lavoro nei confronti di tutti i dipendenti. In quanto datore di lavoro, non può conoscere i dati sanitari dei propri dipendenti e ciò è stabilito dall’art. 5 dello statuto dei lavoratori;/b>
  • Inoltre anche il Garante della Privacy è stato chiaro in merito al fatto che, chi è stato indicato a verificare i dati personali sanitari dei dipendenti dovrà essere munito di un Atto di delega formale ai sensi degli artt. 29, 32 e 39 del GDPR.
  • Quindi, il soggetto che intenda controllare l’adempimento all’obbligo vaccinale deve:
  1. essere stato nominato dal titolare del trattamento dati (Ministero della Salute);/li>
  2. avere assolto all’obbligo di formarsi agli artt. 29, 32, 39 del GDPR;
  3. rilasciare l’informativa relativa al «quadro di fiducia» all’interno del quale si collocano le procedure per la verifica dei dati contenuti nel «green pass», indicando: i soggetti deputati al controllo delle certificazioni; le misure per assicurare la protezione dei dati personali sensibili contenuti nelle certificazioni (art.9 DL 52).

Si conviene che il dirigente non può fare altro che indicare un delegato, il quale deve ottenere a sua volta delega formale del Ministero, attestato di formazione e NON PUÒ riferire i risultati ottenuti al dirigente, o quest’ultimo rischia una sanzione fino a 150 mila euro.

Anche se il dirigente avesse ottenuto atto di delega formale rilasciato dal Ministero della Salute, questa delega, legittima il dirigente a violare l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori?
Vi suggerisco di invitare i vostri dirigenti scolastici a rispettare il D.L. 172 in conformità allo Statuto dei Lavoratori e al GDPR. Il suddetto D.L. si applica in armonia e coordinamento con la normativa vigente, ne consegue che le procedure da loro utilizzate fino ad oggi sono illegittime e quindi nulle.

PS: Le stesse modalità di verifica e requisiti, si applicano anche ai datori di lavoro del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e degli organismi della legge n.124 del 2007».
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3 pensieri riguardo “Avv. Cinquemani: «I dirigenti scolastici stanno violando il D.L. 172, rischiano sanzioni fino a 150mila euro»

  • 5 Gennaio 2022 in 10:22
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    Buongiorno,
    sono docente primaria a tempo determinato. A me è stata inviata un’email il 15 dicembre, dove stava scritto che, risultando il Green Pass non più valido, non avevo più diritto né a lavorare né a ricevere lo stipendio. Premetto che il 14 dicembre avevo già inviato prenotazione del vaccino via email. Così ho inviato una PEC direttamente alla Dirigente, con oggetto il DL 172, ricordandole che avevo ancora tempo 20 giorni per fornire una documentazione o di vaccinazione o di prenotazione della stessa ( che avevo già fornito tra l’altro). Così sono tornata a lavoro fino al 22. Successivamente ho posticipato la data di prenotazione del vaccino. Ieri ho ricevuto una chiamata dalla segreteria della scuola ma non ho risposto. Ancora nessuna email o PEC. Vorrei sapere, gentilmente, se posso ancora avvalermi del DL 172 inoltrando la nuova data di prenotazione per guadagnare altro tempo, sempre se il DL lo consente…o se mi conviene mettermi in malattia. Grazie in anticipo.
    Distinti saluti

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  • 29 Dicembre 2021 in 16:14
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    Sono insegnante, volevo sapere dall’avvocato se la mia dirigente scolastica ha avuto un comportamento eccessivamente burocratico con la sua condotta. La mia dirigente ha emanato una circolare il 6 dicembre rendendo noto l’obbligo e come adeguarsi all’obbligo. In risposta io, 3 giorni dopo, le ho inviato la prenotazione del vaccino tramite email. Il giorno 15 dicembre mi ha fatto recapitare in alula, da una bidella durante la ricreazione, la raccomandata a mano con l’invito (presente anche nella suddetta circolare) a produrre la documentazione che io avevo già inviato. Ovviamente la bidella vedendo che mettevo la lettera ancora chiusa nella borsa (per non distrarmi dal controllare gli studenti durante la ricreazione), mi ha detto che dovevo leggere e firmare subito perché doveva recapitare la lettera in segreteria.
    La ringrazio se mi potrà rispondere ed inoltre vorrei che il mio commento non fosse pubblicato .

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  • 24 Dicembre 2021 in 9:49
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    Sono collaboratrice scolastica la mia dirigente mi ha consegnato raccomandata a mano e se entro 5 giorni non avevo prenotazione vaccino mi sospendeva. Così è stato

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