Sul Ddl Zan la nota del Vaticano solleva una questione giuridica, non ingerenza
Beata ipocrisia. Nello stesso torno di tempo in cui tutta la sinistra si strappa i cappelli per la nota del Vaticano, accusandola di interferenza da parte di uno Stato estero, diretta nientemeno che ad esautorare la sovranità del Parlamento, l’Italia aggiunge la sua firma al manifesto dei 14 Paesi europei che condanna la legge ungherese votata da quel Parlamento con la quasi l’unanimità, che, a quanto mi è dato sapere, si limita a vietare la propaganda dell’omosessualità nelle scuole e nella pubblicità, cosa condivisibile o meno ma certo non scandalosa. Immaginate al contrario se nel nostro benedetto Paese, il mondo cattolico pretendesse di organizzare e gestire una campagna scolastica e pubblicitaria a favore della eterosessualità, come premessa e base della famiglia naturale. Basta e avanza alla bisogna che qualche associazione organizzi un convegno su tale famiglia, come è successo a Verona, la sola che la nostra Costituzione conosca e promuova come connotata da una fondamentale finalità etico-sociale, perché si scateni un’autentica tempesta mediatica, con una sollevazione dei mass media progressisti.
Per quanto largamente condiviso, il progetto di legge Zan – contrabbandato come un semplice e neutro allargamento dei diritti civili nei confronti di soggetti emarginati e perseguitati in ragione del loro orientamento sessuale – costituisce un passaggio che deve essere considerato con attenzione. Certo per il suo contenuto, ma anche e soprattutto per il messaggio che intende far passare, una assoluta e incondizionata equiparazione fra la cosiddetta famiglia tradizionale, fondata sulla coppia eterosessuale e proiettata potenzialmente verso la riproduzione fisica e culturale, e qualsiasi altra combinazione, forse nemmeno esaurita dall’attuale sigla che la rappresenta, Lgbtq. Niente di male, basta saperlo, al riguardo nella nota verbale trasmessa all’ambasciata italiana dalla Segreteria vaticana, c’è un passaggio fondamentale, che ben può essere definito strategico:
Ci sono espressioni della Sacra Scrittura e delle tradizioni ecclesiastiche del magistero autentico del Papa e dei vescovi, che considerano la differenza sessuale secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa Cattolica non ritiene disponibile perché derivata dalla stessa Rivelazione”.
È un “non possumus” dottrinale, attinente all’hard core dell’insegnamento millenario, recepito nel catechismo, insegnato negli oratori, presente nelle prediche domenicali, trasmesso dai docenti di religione, ben percepibile nelle scuole private, propagandato dall’associazionismo cattolico. Tutto questo sarebbe garantito, stando alla nota verbale, dall’art. 2, co. 1 e 3, del Concordato, per cui “La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione nella materia ecclesiastica.”; e, rispettivamente “è garantita ai cattolici e alle loro associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Ora tale riserva è fondata? Senza alcuna pretesa di avanzare niente più che una perplessità, mi richiamo ad un precedente scritto, dove a prescindere dalla neobattezzata “identità di genere”, di cui all’art. 1 del progetto, rivelatasi problematica laddove già introdotta – data la sua genericità e ambiguità come fattispecie penalmente rilevante, dipendendo dal come uno si senta sessualmente parlando, senza che rilevi né l’aspetto esteriore, né un cambio testimoniato dalla carta di identità, né un processo medico-chirurgico in atto – a prescindere da tutto questo, a far pensare è l’art. 4 dello stesso progetto, dove non ci si accontenta di far “salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte specifiche riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte”, rinviando così alla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in materia, ma si aggiunge una sorta di delega in bianco dall’elevato potenziale restrittivo, cioè “purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti”.
Per non parlare di quel fuoco di artificio finale, di cui all’art. 7, comma 1, “La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”, una elencazione che andrebbe spiegata per essere compresa, con, al comma 3, la previsione che in tale occasione “sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile”, e che “le scuole (tutte anche quelle cattoliche, ndr), nonché le altre istituzioni pubbliche provvedono alle attività” in parola.
di Franco Carinci – Atlantico Quotidiano