AVVOCATO CINQUEMANI: “INVIATE LE MULTE OVER-50 A SALVE!”

a cura dell’Avvocato Francesco Cinquemani

Le multe over 50 dell’importo di euro 100 inoltrate dal Ministero della Salute, tramite AdeR Agenzia delle entrate-Riscossione, sono state inviate a SALVE. E’ il frutto dello scrupoloso lavoro svolto in gruppo dallo scrivente (Avv. Cinquemani) e dai colleghi Avvocati Bruno Botta, Pier Luigi Fettolini e Concetta Stella.

Insieme ai colleghi abbiamo creato un tavolo di studio e approfondito l’argomento, giungendo ad una strategia finale che pensiamo essere efficace, considerando i dati in nostro possesso; il fine è opporsi a questo malcelato tentativo di estorsione, messo in atto per mezzo di avvisi di addebito che presentano diversi profili di nullità.

I clienti che si sono presentati in questo periodo presso i nostri studi legali, hanno portato gli avvisi di addebito ricevuti e questi erano buste tutte diverse tra loro, ad esempio:

  • busta totalmente bianca ricevuta con raccomandata semplice;
  • busta bianca con finestrelle ove indicato mittente e destinatario, sempre ricevuta con raccomandata semplice;
  • busta verde, ricevuta con raccomandata semplice;
  • busta bianca (con o senza finestrelle) ove indicato mittente e destinatario notificata con raccomandata A/R e firmata anche dal postino.

È opportuno informarvi del fatto che solo quest’ultima raccomandata ha valore legale. Ma, atteso che gli abusi commessi dalla pubblica amministrazione, come sappiamo, si protraggono anche in presenza di nullità accertate, sarebbe opportuno che tutti inviassero l’istanza in autotutela con le modalità e per i motivi che si spiegano qui di seguito.

Anche se sono state rilevate diverse irregolarità nell’avviso di addebito, in questa prima fase andremo a sollevarne soltanto quattro, mediante richiesta di revoca del provvedimento a mezzo istanza in autotutela/accesso agli atti ex legge 241/1990 (cfr. allegato).

Ovvero:

  • omessa indicazione sull’avviso di addebito dei termini entro i quali presentare ricorso innanzi al GdP. Sull’avviso di addebito, sono indicati soltanto i 60 giorni entro i quali effettuare il pagamento, ma sono stati omessi i termini entro i quali presentare ricorso in opposizione, e ciò è un elemento indispensabile a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa;
  • omessa notifica dell’avviso di accertamento che costituisce il primo atto con il quale si ha conoscenza della pretesa dell’ente sanzionatore e, verificato che ad oggi non è mai stato precedentemente notificato alcunché, si solleva l’illegittimità dell’atto impositivo per la violazione del diritto di difesa e per carenza di potere del funzionario emittente, la decadenza, nonché l’infondatezza anche nel merito dell’atto presupposto (qualora fosse stato emesso, mediante l’istanza, si chiederà copia);
  • discriminazione di trattamento da parte di una pubblica amministrazione. Nel caso di specie vi è una chiara discriminazione, cioè la violazione del principio di parità di trattamento tra un over 40 e un over 50; quest’ultimo è soggetto a sanzione per non essersi sottoposto a vaccinazione, il che costituisce una manifestazione di eccesso di potere, visto che la pubblica amministrazione agisce in maniera non imparziale al fine di raggiungere, probabilmente, scopi poco trasparenti;
  • nullità dell’irrogazione della sanzione per apposizione della “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993“. Nel 2016, il decreto legislativo (d.lgs. 179/2016) ha abrogato tutti gli articoli del d.lgs. 39/1993 tranne il comma 1 dell’art. 3. Ad oggi la firma autografa sostituita a mezzo stampa può essere applicata esclusivamente per stampare e inviare massivamente dei documenti a terzi. Tuttavia, non essendo la stampa un atto amministrativo, essa non ha alcun valore giuridico.

Il D.L. 44/2021, d’altro canto, dispone che AdeR, in nome e per conto del Ministero della Salute, provvede a irrogare la sanzione. Ciò significa che la sanzione deve essere irrogata, ma AdeR non può farlo perché la sua competenza si limita alla riscossione. In assenza di firma legale, da parte del direttore generale del Ministero della Salute, la suddetta sanzione non può ritenersi irrogata.

Ci sarebbe anche un “motivo numero 5”, relativo alla violazione del GDPR ma che verrà affrontato separatamente, e nelle sedi opportune.

Teniamo a precisare che, l’istanza in autotutela non interrompe i termini di decorrenza per l’impugnazione, pertanto la pubblica amministrazione potrebbe rispondere inviando quanto richiesto, oppure adducendo che l’istanza è carente di motivazione, oppure ancora non rispondere; ma potrebbe anche succedere, come già molte volte accaduto, che l’istanza raggiunga l’obiettivo e non veniate contattati più da nessuno. Nei casi in cui vi dovesse arrivare un successivo atto di pignoramento, questo si dovrà impugnare in Tribunale.

Le motivazioni di inesistenza dell’avviso di addebito, che sono state inserite nella istanza in autotutela, solo per chi vorrà continuare o sarà costretto a continuare, le dovrà sollevare mediante ricorso al GdP oppure come abbiamo pensato noi, mediante Atto di Citazione, predisposto dall’Avv. Bruno Botta (cfr. allegato).

Perché l’atto di citazione?

La citazione è l’atto introduttivo del processo ordinario di cognizione, con cui la parte che agisce in giudizio (c.d. attore) chiede al giudice di pronunciarsi sulle proprie richieste, consentendo all’altra parte (detta convenuto) di difendersi in giudizio, nel rispetto del principio del contraddittorio.

A differenza del ricorso, l’atto di citazione viene portato a conoscenza prima del convenuto (tramite la notificazione, che è un’attività che ha lo scopo di portare l’atto processuale a conoscenza del destinatario e ciò può avvenire a mezzo ufficiale giudiziario ma in alcuni casi può provvedervi anche il legale dell’attore, in proprio o a mezzo PEC) e solo dopo dal giudice, a seguito della costituzione in giudizio dell’attore.

Atteso che il valore della causa è di euro 100, la competenza è del Giudice di Pace, e ai sensi dell’art. 89 c.p.c. “Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100”. Diversamente chi vorrà potrà farsi assistere da un legale.

Uno degli elementi che voglio approfondire è la data della citazione che l’attore è tenuto ad indicare nell’atto. La scelta della data di udienza spetta all’attore, che tuttavia deve indicarla nel rispetto dei termini minimi previsti per legge, necessari a garantire che il convenuto possa predisporre una difesa adeguata. Nel procedimento davanti al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 318 c.p.c., tra il giorno della notificazione e quello della comparizione, devono intercorrere i termini di 45 giorni liberi se il luogo della notifica si trova in Italia.

Il consiglio è quello di inserire nella citazione la data dal 3 luglio 2023 in poi, così, qualora il governo decidesse di revocare l’avviso di addebito, i costi sostenuti dal presunto trasgressore, saranno soltanto di notifica. Se invece, il governo dovesse decidere di portare avanti la procedura sanzionatoria, si dovrà iscrivere la causa a ruolo entro il giorno che avete indicato in atto di citazione, allegando il pagamento del contributo unificato di euro 43,00.

L’utilizzo dell’atto di citazione non pregiudica il fatto che, il giudice alla prima udienza utile, possa disporre il mutamento di rito che riterrà più opportuno e concedere i termini per la notifica del ricorso.

Infine, sappiamo che l’iter di accertamento non è possibile in legge, pertanto possiamo solo ipotizzare che il governo queste presunte sanzioni le annulli del tutto.

Ricapitolando: nell’attesa dell’emendamento, il cui contenuto definitivo ci è ancora ignoto, vi consigliamo di inviare istanza in autotutela e atto di citazione, visto che i termini continuano a decorrere. Poi, se nel frattempo tutto sarà stato annullato, la questione si risolverà da sola ma, se non fosse annullato nulla, voi avrete depositato tutto nei termini e, in un eventuale giudizio, si può produrre a supporto l’istanza in autotutela e l’eventuale risposta.

istanza in autotutela multe over-50-pdf Atto di citazione contro multe over-50