Sentenza del Tribunale di Padova: «Gli inoculati possono essere infetti e infettare». Smentito Draghi
Il tribunale di Padova boccia l’obbligo di puntura per i sanitari: «Sospensioni irragionevoli. Gli inoculati possono essere infetti e infettare. Più sicuro il test». Demolito l’impianto del super pass e smentito Mario Draghi.
«L’appello a non vaccinarsi, è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori o fai morire. Il green pass è una misura con cui gli italiani possono continuare ad esercitare le proprie attività, con la garanzia, però, di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose»: parole e musica del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che il 22 luglio 2021 in conferenza stampa illustrava così le doti salvifiche e taumaturgiche del green pass e del vaccino. Bene, anzi male: il tribunale di Padova ha smontato completamente questa tesi. Una sentenza storica, quella di giovedì 28 aprile, con la quale il giudice Roberto Beghini ha accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria dell’azienda sanitaria Ulss 6 Euganea, in Veneto, sospesa per non essersi sottoposta a vaccinazione Covid.
«La persona vaccinata», si legge nella sentenza, «che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero». Pari a zero: lo abbiamo scritto e riscritto, noi della Verità, senza essere ascoltati, che la persona vaccinata, sentendosi protetta dal contagio e illusa di non poter contagiare, così come avevano assicurato Draghi, il ministro Roberto Speranza e la stragrande maggioranza dei telesoloni in camice bianco, sarebbe stata esposta a un rischio maggiore e avrebbe messo a rischio gli altri.
La sentenza di Padova è lapidaria e fondata su dati scientifici: «L’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione», si legge nel provvedimento, «non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della norma. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma l’esperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano). Come emerge dai dati forniti dal ministero della Salute», si legge ancora, «nonostante l’avvio della campagna vaccinale, il numero di contagi più elevato in assoluto dall’inizio della pandemia, pari a + 220.532, è stato registrato l’11 gennaio 2022».
Il giudice Beghini demolisce l’intero impianto propagandistico alla base del super green pass e dell’obbligo vaccinale. «Invece», recita ancora il provvedimento, «la persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi non infetta per un limitato periodo di tempo. In tal caso, la garanzia che ella non abbia contrao il virus, non è assoluta, ma è certamente superiore a zero. Nessun dubbio che il tampone accerti l’inesistenza della malattia solo alla data in cui viene effettuato; ma ciò», sottolinea il giudice di Padova, «costituisce un dato comune a tutti gli accertamenti diagnostici e tale è il motivo per cui esso deve essere ripetuto periodicamente.
La garanzia fornita dal tampone, ripetesi, è senz’altro relativa; ma quella data dal vaccino è pari a zero. Quanto allo stress delle strutture sanitarie, è notorio che il tampone viene effettuato anche dalle farmacie e che il costo è sostenuto dal privato».
«La garanzia fornita dal tampone, ripetesi, è senz’altro relativa; ma quella data dal vaccino è pari a zero», ribadisce il giudice, facendo chiaramente intendere che il tampone è uno strumento che protegge la popolazione più del vaccino.
La sentenza non trascura di censurare duramente l’obbligo vaccinale per i lavoratori: «La normativa italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi», recita ancora il provvedimento, «sembra violare anche il principio di proporzionalità sancito dall’art. 52, primo comma, della Carta dei dirii fondamentali dell’Unione, secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale dei diritti e libertà.
Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Nella specie», si legge nel provvedimento, «la disciplina italiana, che sospende drasticamente dal lavoro e dall’intera retribuzione il lavoratore che non intende vaccinarsi, senza prevedere alcuna soluzione alternativa o intermedia, sembra violare il principio di proporzionalità sotto tutti i profili, perché, come visto, non è necessaria né raggiunge lo scopo di evitare il contagio, ed impone al lavoratore un sacrificio all’evidenza completamente insostenibile, privandolo integralmente e drasticamente dell’unico mezzo che consente a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa».
Nel nome del popolo italiano.
di Carlo Tarallo – La Verità – Foto: Imagoeconomia
Per smentire un banchiere non serve chissà quale verve, basta una modestissima onesta intellettuale e potrebbero smentirlo praticamente tutti! Basta non dimenticare mai, che per un banchiere contano essenzialmente i numeri, mentre se metti sul piatto parole e non essendo queste a lui congeniali come i numeri, questi va in difficoltà praticamente fin da subito. Non a caso Draghi in aula chiede la “fiducia” sapendo di non poterla pretendere.