Avv. Cinquemani: «Green pass e vaccinazioni, i soprusi dei datori di lavoro, ecco come difendersi»
I continui provvedimenti anti Covid stanno creando molta confusione. L’avvocato Francesco Cinquemani fa chiarezza nel caos di circolari e decreti.
Abbiamo chiesto all’avvocato, qual è la differenza tra il certificato del medico vaccinatore e quello del medico di base ai fini lavorativi.
Di seguito la risposta del legale:
«Il recente decreto-legge del 26 novembre 2021, n. 172 ha esteso l’obbligo del vaccino anti-SARS-Cov-2 al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, e al personale alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
L’articolo 2 comma 3 del suddetto decreto-legge richiama l’art.4 comma 2 del D.L. 44 convertito con modificazioni nella legge ordinaria dello Stato n. 76/2021, in merito all’omissione o al differimento della vaccinazione.
Tale comma recita: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”
Appare chiaro quindi che, in caso di obbligo vaccinale, l’unica figura preposta a redigere certificati di esonero o differimento alla vaccinazione è il medico di medicina generale.
Tuttavia, dalle segnalazioni fino ad oggi pervenute, i datori di lavoro delle categorie aventi l’obbligo vaccinale, insistono nel chiedere che i certificati in questione vengano redatti dai medici vaccinatori, appellandosi alle fantomatiche circolari del Ministero della Salute.
Questa richiesta è illegittima per svariati motivi:
– innanzitutto il D.L. 44, convertito con modificazioni nella legge ordinaria dello Stato n. 76/2021, non prevede in nessuna sua parte che il certificato di esonero o differimento alla vaccinazione debba essere redatto da MMG vaccinatore;
– l’unica circolare che riguarda l’esenzione alla vaccinazione è la circolare del 4 agosto 2021, che si riferisce unicamente al D.L. 105;
– la richiesta del certificato di esonero o differimento a firma di MMG vaccinatore è limitata strettamente agli ambiti di accesso di cui al D.L. 105 a cui fa riferimento la circolare del 4 agosto 2021; si riporta testualmente: “Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n.105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.” (quindi nulla è scritto in relazione all’ingresso sul posto di lavoro, in ospedale, o la fruizione dei medesimi servizi per motivi di salute);
– le circolari non costituiscono fonte di diritto e quindi, non sono vincolanti né per i cittadini, né per i giudici. Il Consiglio di Stato ricorda che le circolari amministrative costituiscono solo atti interni a un pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti. Di norma le circolari vengono emesse per diramare le istruzioni operative a seguito dell’introduzione di una novità legislativa. Pertanto, se una circolare interna interpreta una legge in modo difforme da quella che è invece l’interpretazione autentica – ossia la volontà originaria del legislatore -, il cittadino che non ha ricevuto il riconoscimento del proprio diritto può rivolgersi al giudice. Il giudice sarà conseguentemente tenuto a disapplicare la circolare in quanto non vincolante.
Dunque, ai presupposti giuridici che connotano l’illegittimità delle richieste dei datori di lavoro, si aggiunge il fatto che il certificato del medico di medicina generale è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha stilato, nonché dei fatti che in esso il pubblico ufficiale attesta aver compiuto o essere accaduti in sua presenza.
La Corte Costituzionale, con sentenza 157/2019, ci ricorda, infatti, che il Medico di Medicina generale, in base alla Legge 833 del 1978, opera in regime di parasubordinazione e dunque, a tutti gli effetti, soggetto alla negoziazione collettiva per il personale della pubblica amministrazione.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha affermato che un certificato medico rilasciato da medici preposti ai servizi di medicina generale (medici di base) o da medici convenzionati (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992), cioè da professionisti autorizzati a eseguire prestazioni nell’interesse del Servizio sanitario nazionale, può considerarsi proveniente da “pubblico organismo”, concludendo nel senso che “i medici che esercitano la loro attività nell’ambito del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni rilasciano ‘documentazione proveniente da organismi pubblici”.
Suggerisco a tutti coloro a cui è stato chiesto di fornire un certificato di esonero o differimento redatto da un medico vaccinatore, di comunicare al proprio datore di lavoro quanto sopra riportato sottolineando l’illegittimità di tale richiesta, e di invitarlo a rispettare la normativa vigente, al fine di tutelare se stesso e i suoi dipendenti.
Nonché, a tutti coloro che avessero ricevuto un invito alla vaccinazione, di fare riferimento al proprio MMG per la valutazione della appropriatezza della scelta terapeutica (art. 45, comma 2 lettera m del ACN)», conclude l’avvocato Cinquemani.
Ottimo articolo, esauriente è preciso. Sarebbe possibile avere un riferimento/contatto dell’avvocato? Grazie
Complimenti vivissimi