Avv. Fusillo: «Errore nel decreto-legge 172, è possibile la riammissione dei sanitari sospesi»
«Nel decreto-legge 172 il governo ha commesso un errore che può essere utilizzato dagli operatori sanitari per farsi riammettere in servizio se dipendenti e comunque all’albo di appartenenza», scrive l’avv. Alessandro Fusillo nel suo canale Telegram «L’avv. Fusillo ci tiene a ringraziare pubblicamente l’avv. Aurora Loprete che gli ha suggerito la strategia e che sta collaborando con nella difesa di molti operatori sanitari».
Di seguito la spiegazione dell’avvocato:
«Strategia per operatori sanitari sospesi, decreto-legge 172/2021
PER TUTTI GLI OPERATORI SANITARI SOSPESI: URGENTISSIMO, DA FARE OGGI STESSO!!
Il diavolo, come si dice, fa le pentole, ma non i coperchi. L’ansia del governo illegale di estendere l’obbligo di vaccinazione, includendo anche la terza dose e rendendo la vita ancora più difficile agli operatori sanitari, si è ritorta contro i solerti legislatori. Qui fodit foveam incidit in eam, et qui volvit lapidem revertetur ad eum (Ecclesiaste 26:27) si potrebbe dire con biblica soddisfazione.
Cosa è accaduto?
Il decreto-legge 172/2021 ha abrogato l’art. 4 del decreto-legge 44/2021 riscrivendolo interamente, ma senza preoccuparsi di dettare una disciplina transitoria, cioè senza dire cosa accade degli atti e dei provvedimenti adottati sotto il vigore del vecchio testo. Questo comporta la diretta applicazione dell’art. 15 delle cosiddette “preleggi” o “disposizioni sulla legge in generale”: una legge è abrogata da una disposizione successiva che regoli per intero una materia già oggetto di una legge precedente. Ora, ciò è accaduto nel nostro caso. Il “legislatore” (le virgolette sono d’obbligo) ha nuovamente disciplinato l’obbligo di vaccinazione degli operatori sanitari prevedendo:
– l’estensione dell’obbligo anche alle dosi successive o di richiamo oltre il primo ciclo vaccinale,
– il controllo dell’adempimento dell’obbligo da parte degli ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, mediante la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC),
– la decorrenza dell’obbligo a partire dal 15 dicembre 2021.
Ciò significa che a partire dal 27 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 172/2021:
a) le sospensioni dagli albi professionali non hanno più effetto e gli operatori sanitari possono tornare ad esercitare la loro professione;
b) le sospensioni dal lavoro o i demansionamenti non hanno più effetto e i datori di lavoro sono obbligati a reintegrare immediatamente i dipendenti nel posto di lavoro pagando loro lo stipendio a far data dal 27.11.2021;
c) gli atti di accertamento dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale, emessi dalle Aziende Sanitarie, perdono efficacia.
Cosa fare?
Il nostro consiglio è di inviare immediatamente a mezzo pec o raccomandata a/r le comunicazioni che pubblichiamo insieme a questo vademecum: ci sono due modelli a seconda che l’operatore sanitario sia un libero professionista (scarica il modello da qui) oppure sia un lavoratore dipendente (scarica il modello da qui). Nel primo caso la comunicazione va mandata solo all’Azienda Sanitaria e all’ordine professionale, nel secondo anche al datore di lavoro.
Con le comunicazioni si chiede l’immediata reintegrazione nell’albo e nel posto di lavoro e, per quanto riguarda i dipendenti, il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate e per i liberi professionisti il risarcimento del danno.
Il nuovo obbligo di vaccinazione entra in vigore il 15 dicembre 2021. A partire da quella data gli ordini professionali dovranno inviare una nuova richiesta di informazioni circa lo stato vaccinale a tutti gli operatori sanitari che risultino non vaccinati. A questa richiesta occorre rispondere utilizzando la lettera di risposta che avevamo già predisposto per la prima versione del decreto-legge 44/2021e che potete scaricare da qui. Va mandata sia all’ordine professionale che all’Azienda Sanitaria di appartenenza. Contestualmente si può prendere appuntamento per la vaccinazione a venti giorni di distanza dalla comunicazione dell’ordine professionale. Quando si andrà per la convocazione la strategia è la seguente.
È opportuno andare al centro vaccinale o alla farmacia accompagnati da un testimone o da un avvocato. Ecco le cose da dire:
1. Chiedere al medico di vaccinatore di scrivere che il vaccino che propone all’operatore sanitario impedisce il contagio da Sars-Cov2. Facendogli presente che se lo fa sarà denunciato per falso in atto pubblico perché da bugiardino non è vero. Se non vuole scrivere niente occorre chiamare i carabinieri o la polizia per far verbalizzare il rifiuto e ciò che sta succedendo oltre all’identificazione di tutte le persone presenti.
2. Chiedere al medico vaccinatore l’elenco esatto ed esaustivo delle componenti chimiche del vaccino, nessuna esclusa, unitamente ad una dichiarazione, sempre scritta del medico vaccinatore, che sotto la sua responsabilità egli ritiene che nessuna delle componenti potrà incidere negativamente sulla salute del paziente.
3. Chiedere al medico vaccinatore di dichiarare per iscritto che a suo avviso non vi sono problemi di sorta in relazione a possibili complicanze ed effetti avversi quali: trombosi, infarto, miocardite, pericardite, paralisi di Bell, lesioni del nervo ottico, cecità.
4. Chiedere al medico vaccinatore o al direttore del centro vaccinale di dichiarare per iscritto che le temperature di conservazione e trasporto dei vaccini sono state scrupolosamente rispettate come da bugiardino.
5. Fare presente al vaccinatore che, sebbene vi sia uno scudo penale, non vi è alcuna esenzione dalla responsabilità civile per i danni cagionati dal vaccino e chiedere al medico vaccinatore gli estremi e il massimale della sua polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
6. Dichiarare a verbale che il vaccino non impedisce il contagio come attestato dal bugiardino (n.b. è opportuno stampare da internet i bugiardini dei vaccini ed averli con sé).
7. Dichiarare che non si intende rifiutare il vaccino, ma esercitare il proprio diritto all’informazione medica previsto dalla legge 219/2017.
8. Firmare il modulo di consenso con la seguente dicitura: “Sottoscrivo il presente modulo non di mia spontanea volontà ma perché costretto dalla minaccia di essere sospeso dall’albo di appartenenza e/o di non poter più lavorare, ritengo di essere vittima di un’estorsione ma non ho altra scelta se non quella di firmare il modulo perché altrimenti rimarrei senza mezzi di sussistenza. Mi riservo, in caso di effetti avversi, di denunciare il medico vaccinatore, la ASL, i responsabili del governo che hanno imposto l’obbligo di vaccinazione e la casa farmaceutica produttrice del vaccino. Chiedo al vaccinatore di controfirmare questo documento. Dichiaro inoltre che il presente documento non contiene alcuna informazione valida e completa affinché io possa assumere una decisione informata come previsto dalla legge 219/2017perché non chiarisce alcunché in merito al vaccino, effetti avversi a breve, medio e lungo termine, modalità per la segnalazione in sede di farmacovigilanza.”
9. Presentare il mio consenso informato (quello già inviato a mezzo pec o raccomandata) chiedendo che venga compilato in ogni sua parte. Far verbalizzare ai carabinieri che il vaccinatore non può o non vuole farlo.
10. Far presente al vaccinatore che, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto ad applicare l’art. 3 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) il quale dispone: «Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: – il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge.» e chiedergli informazioni dettagliate circa la compatibilità dell’obbligo di vaccinazione introdotto con il decreto-legge 44/2021 con le disposizioni della Carta di Nizza.
L’idea è di uscire dal centro vaccinale con un verbale dal quale emerga che il medico, non essendo in grado di rispondere alle richieste, deve soprassedere alla vaccinazione».
La sentenza sfavorevole del Consiglio di Stato è passata in giudicato? Potrebbe essere un ostacolo per una sentenza favorevole in sede penale. Avv. Fusillo potrebbe cortesemente rispondermi anche perchè le sottoporrei una tesi difensiva che mi sembra,dalla sola lettura della sentenza del C.di S. non inserita.Avv.Montanarella.