Green pass, mancata conversione del Decreto legge n. 65/2021: tutto calcolato

di Daniele Trabucco – SULLA QUESTIONE DELLA MANCATA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 65/2021: TUTTO CALCOLATO – In merito alla comunicazione del Ministro della Giustizia pro tempore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2021, riguardante la non conversione in legge formale del decreto legge n. 65/2021 il quale aveva già introdotto il c.d. “green pass” per la partecipazione ai banchetti nuziali, per le visite alle persone anziane nelle RSA etc…, vanno svolte alcune precisazioni.

Infatti, è vero, da un lato, che la mancata conversione nel termine perentorio di sessanta giorni comporta, ai sensi del comma 2 dell’art. 77 della Costituzione vigente, la decadenza del decreto con effetto retroattivo (ex tunc, cioè fin dall’inizio, come se il provvedimento non fosse mai stato adottato), ma è anche vero, dall’altro, che, con la legge ordinaria dello Stato 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del decreto-legge n. 52/2021 (c.d. “riaperture”), è stato abrogato il decreto legge n. 65/2021, restando, però, validi “gli atti ed i provvedimenti adottati” e fatti salvi gli effetti ed i rapporti sorti durante la sua vigenza (art. 1, comma 3).

Peraltro, in vista del nuovo decreto allo studio del Governo della Repubblica contente la nuova disciplina a fasi della certificazione digitale verde europea Covid-19, la mancata conversione è assolutamente irrilevante. Tutto già blindato e calcolato.

Prof. Daniele Trabucco (Costituzionalista)tramite ImolaOggi

2 pensieri riguardo “Green pass, mancata conversione del Decreto legge n. 65/2021: tutto calcolato

  • 4 Novembre 2021 in 18:41
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    La Legge 87/2021 all’art. 1, comma 3, statuisce “Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021”. Tiene in vita giuridicamente qualcosa che non esiste più, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. d) della legge 400/1988 che recita: “2. Il Governo non può, mediante decreto-legge: d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;” A mio povero giudizio, è anche retroattivo perchè il DL 65/2021 è consequenziale al DL 52/2021.
    Per dirla tutta, gli atti governativi emessi fino ad oggi, come anche l’ultima sentenza della Corte Costituzionale, fanno riferimento ai VACCINI ma le sostanze che vengono inoculate non sono affatto tali, ma rispondono a terapie di INGEGNERIA GENETICA. Direi che tutti hanno commesso il reato di FALSO IDEOLOGICO e per questo gli atti in realtà non hanno nessun valore di riferimento.

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